Trattamento di Fine Mandato

Spesso le Società per incentivare i propri manager decidono di offrire agli stessi un’indennità di fine rapporto.
Trattasi di un elemento aggiuntivo del compenso pattuito che opera, più o meno, come il tfr dei lavoratori dipendenti.
In pratica, ogni anno la Società accantona una somma stabilita che può regolarmente dedurre dal reddito d’impresa, ma non ai fine Irap.
A tal fine è necessario che questa Indennità sia prevista dallo Statuto o Atto costitutivo oppure sia stato deliberato da una successiva assemblea dei soci.
In ogni caso la statuizione deve essere antecedente e deve avere data certa, che si può ottenere in diversi modi, anche, per esempio, depositando il verbale che determina l’indennità e l’importo presso il registro delle imprese (generalmente in sede di nomina dell’amministratore interessato).
A fine mandato l’amministratore riscuote le somme accantonate secondo le modalità che seguono.
Detta somma, entro il limite di € 1.000.000 è soggetto a tassazione separata, così come previsto dall’art. 17, comma 1 lettera c) del TUIR.
La Società opererà comunque una ritenuta d’acconto del 20%.
Laddove, invece, la data certa non sia dimostrabile, la Società dedurrà l’indennità corrisposta per cassa, ovvero al momento del pagamento della stessa, essendogli inibita la deduzione annuale per competenza.
L’amministratore percettore, di contro, non potrà usufruire della tassazione separata ma dovrà dichiarare tutta la somma percepita nella dichiarazione relativa all’anno di incasso.
Può capitare che un amministratore, per una serie di ragioni, rinunci a quanto a lui spettante; in caso di rinuncia da parte dell’amministratore abbiamo due diversi scenari.
Se l’amministratore è anche socio della società, la rinuncia per la Società è una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale della stessa che emerga da dichiarazione di atto notorio del socio rinunciante; diversamente, tutto il valore dell’indennità diventa un elemento positivo di reddito per la società.
Laddove il socio sia un “privato”, ovvero non operi in regime d’impresa, il valore fiscale corrisponde al valore nominale e, pertanto, è inutile la dichiarazione di atto notorio.
Laddove il rinunciante non sia anche socio, tutta la quota “rinunciata” si trasforma, per la società, in una sopravvenienza attiva.
Nel caso in cui la rinuncia si trasformi in un incremento patrimoniale per la Società e non in una sopravvenienza attiva, il relativo importo andrà assoggettato a tassazione in capo al socio – amministratore rinunciante, con preventivo obbligo della Società beneficiaria di effettuare una ritenuta d’acconto del 20%.
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